TrattatoTitolo I

Art. 1

DEFINIZIONE DELL'ESPRESSIONE "MATERIA CIVILE"

In vigore dal 27 mar 1994
TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina nel rispetto reciproco della sovranità statale e dei principi di uguaglianza e di mutuo vantaggio, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo giudiziario, hanno deciso di concludere un Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia civile. A questo scopo le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue: DEFINIZIONE DELL'ESPRESSIONE "MATERIA CIVILE" Ai fini del presente Trattato "materia civile" comprende anche le materie oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo