Trattato›Titolo I
Art. 1
DEFINIZIONE DELL'ESPRESSIONE "MATERIA CIVILE"
In vigore dal 27 mar 1994
TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE
DI CINA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina nel rispetto reciproco della sovranità statale e dei principi di uguaglianza e di mutuo vantaggio, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo giudiziario, hanno deciso di concludere un Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia civile.
A questo scopo le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
DEFINIZIONE DELL'ESPRESSIONE "MATERIA CIVILE"
Ai fini del presente Trattato "materia civile" comprende anche le materie oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-t-1