Art. 2
In vigore dal 27 mar 1994
1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' del trattato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-03-04;199#art-rd-2