Accordo
Art. 9
In vigore dal 10 mar 1994
1. Per facilitare e rendere più spedita l'esecuzione di una operazione SAR gli aeromobili di uno Stato partecipante a tale operazione (aeromobili SAR) possono attraversare la frontiera ed atterrare senza preavviso, su un determinato numero di aeromobili designati da ciascuno Stato nei limiti che verranno stabiliti nel "Manuale d'Operazioni SAR". Di queste azioni dovranno essere a conoscenza i RCC competenti. Inoltre gli aeromobili SAR di uno Stato possono, su richiesta e con l'accordo del RCC competente dell'altro Stato, posarsi direttamente al di là della frontiera presso un aeromobile incidentato.
2. Le Autorità competenti delle due Parti contraenti fissano nel "Manuale d'Operazioni SAR" le norme per la liquidazione delle spese concernenti i carburanti e materiali vari forniti da uno degli aerodromi soprammenzionati a un aeromobile SAR dell'altra Parte contraente. La stessa procedura si applica per quanto riguarda le tasse o i diritti relativi all'uso delle installazioni radioelettriche, tecniche o commerciali di tali aerodromi.
Storico versioni
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