Accordo

Art. 7

In vigore dal 10 mar 1994
Compito del RCC direttore è di: a) assicurare la cooperazione di tutti i mezzi specializzati e complementari operanti, definendo le zone delle ricerche e le missioni da assicurare; b) fornire a questi mezzi ogni indicazione che permetta l'esecuzione a cazzone della loro missione; c) prevedere ed organizzare le sostituzioni dei mezzi per garantire la continuità delle ricerche; d) assicurare il coordinamento della ricerca aerea e di superficie; perciò può richiedere ai RCC associati il concorso, che ritenga utile, dei mezzi disponibili presso di loro; e) proporre al RCC associato la sospensione delle operazioni, dopo aver consultato le Autorità nazionali competenti.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-a-7

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