Accordo
Art. 6
In vigore dal 10 mar 1994
1. Ogni RCC, posto in allarme dai servizi del controllo della Circolazione Aerea o da altro Ente, i in qualunque altro modo, richiede e trasmette tutte le informazioni ritenute necessarie.
Adotta nell'ambito della propria giurisdizione i primi provvedimenti per l'intervento, compatibili con la sua posizione geografica e con mezzi d'impiego a sua disposizione. Se viene a conoscenza che altri RCC sono stati posti in allarme ed i propri mezzi non sono sufficienti o non possono operare, può chiedere la collaborazione del RCC dell'altra Parte contraente.
2. Quando l'operazione SAR coinvolge più RCC, viene designato quale RCC direttore quello nella cui SRR è presumibilmente avvenuto l'incidente.
3. L'altro RCC che resta interessato all'operazione continua a partecipare come RCC associato.
4. Se nel corso dell'operazione le circostanze lo richiedono, deve essere effettuato il trasferimento della responsabilità direttiva dal RCC direttore all'altro associato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-a-6