Accordo
Art. 10
In vigore dal 10 mar 1994
I RCC competenti si comunicano reciprocamente le necessarie informazioni riguardanti gli aeromobili e gli equipaggi che partecipano a una determinata operazione SAR. Per questi aeromobili od equipaggi sono applicabili le facilitazioni previste nel presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-a-10