Accordo

Art. 14

In vigore dal 10 mar 1994
1. Gli aeromobili SAR devono avere a bordo solo il materiale, i viveri e i medicamenti necessari all'operazione SAR, i quali vanno considerati come ammessi in importazione temporanea nello Stato di destinazione, alle stesse condizioni dell'aeromobile. 2. Il materiale, i viveri e i medicamenti utilizzati nel corso delle operazioni SAR sono esenti da ogni diritto e tassa di importazione; questi dovranno comunque risultare elencati in documenti di bordo. Il materiale, i viveri e i medicamenti residui devono essere riesportati; in caso contrario, essi saranno sottoposti alle disposizioni concernenti l'importazione. 3. Se per delle ragioni impellenti certe merci hanno dovuto essere abbandonate, ciò va notificato immediatamente al RCC dello Stato di destinazione, precisando la natura e la quantità delle merci, nonché il luogo di abbandono delle stesse. Dette merci dovranno comunque essere consegnate nel più breve tempo possibile al competente Ufficio doganale. Per le merci andate distrutte o perdute non saranno percepiti nè diritti nè tasse di importazione.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-a-14

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