Accordo

Art. 16

In vigore dal 10 mar 1994
1. Collegamenti radio (in fonia) particolari sono organizzati per consentire la cooperazione: a) dei RCC con i mezzi aerei ed i mezzi terrestri; b) dei mezzi aerei fra di loro; c) dei mezzi aerei con quelli terrestri. 2. Le frequenze da usare sono possibilmente quelle previste dall'Annesso 10 alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-a-16

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