Accordo
Art. 20
In vigore dal 10 mar 1994
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di
ratifica.
2. Il presente Accordo potrà essere modificato con il consenso delle due Parti contraenti e potrà essere denunciato, in qualsiasi
momento, da ciascuna Parte contraente con preavviso di sei mesi.
Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua
italiana.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL CONSIGLIO
REPUBBLICA ITALIANA FEDERALE SVIZZERO
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-a-20