Art. 3
In vigore dal 10 mar 1994
1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica "Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile", è istituito apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'accordo di cui all'.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-rd-3