Accordo
Art. 1
In vigore dal 10 mar 1994
ACCORDO tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO,
desiderosi di stabilire una collaborazione più stretta tra le due Parti contraenti nel campo dei servizi di ricerca e soccorso di aeromobili, nel quadro dell'Annesso 12 alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944,
hanno convenuto quanto segue:
Per operazioni di ricerca e soccorso (SAR) si deve intendere la ricerca ed il salvataggio a mezzo di aeromobili di aerei in pericolo, dei passeggeri e dell'equipaggio, secondo le disposizioni generali e le modalità esecutive sancite dalla Convenzione di Chicago e dai suoi Annessi.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-a-1