Accordo
Art. 2
In vigore dal 10 mar 1994
1. I piani regionali SAR, adottati dalle amministrazioni competenti delle due Parti contraenti, servono da base alla collaborazione tra i servizi SAR delle due Parti contraenti.
2. Questi piani precisano:
a) I limiti delle regioni SAR;
b) La designazione dei centri di coordinamento SAR (RCC);
c) La definizione dei mezzi d'intervento aerei e terrestri;
d) Le reciproche facilitazioni raccomandate.
3. Le autorità responsabili provvedono affinché ciascun servizio SAR riceva qualunque informazione che possa risultare utile circa l'aggiornamento o le modifiche delle installazioni e dei mezzi SAR dell'altra Parte contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-a-2