Accordo
Art. 4
In vigore dal 10 mar 1994
1. Nel territorio di ciascuna Parte contraente, i servizi della Circolazione Aerea trasmettono tempestivamente l'allarme ai RCC osservando gli standards e le raccomandazioni accettati nel quadro dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
2. Ciascun RCC adotta opportune misure, nell'ambito nazionale, per poter venire a conoscenza, senza ritardo ed attraverso tutte le fonti dirette ed indirette d'informazione, delle situazioni di pericolo che possono richiedere una operazione SAR.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-a-4