Accordo

Art. 8

In vigore dal 10 mar 1994
Gli esecutori d'un servizio SAR d'una delle due Parti contraenti che, nel corso di una operazione o di una missione SAR comune, devono penetrare sul territorio o nello spazio dell'altra Parte contraente, si conformeranno alle leggi e regolamenti e altre disposizioni amministrative di questo Stato, salvo le facilitazioni concesse nel presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-a-8

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