Accordo
Art. 12
In vigore dal 10 mar 1994
1. Gli aeromobili SAR sono autorizzati a decollare e atterrare anche in aerodromi non doganali delle due Parti contraenti, previa comunicazione a mezzo dei RCC agli Uffici doganali viciniori nonché alle autorità di Polizia di frontiera, cui dovrà essere segnalato l'elenco nominativo con gli elementi di identificazione degli equipaggi e persone trasportate ai fini dell'eventuale esercizio delle incombenze di competenza.
2. La stessa procedura viene applicata nei casi di atterraggio in luoghi diversi dagli aerodromi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-a-12