Accordo

Art. 5

In vigore dal 10 mar 1994
1. In caso di necessità deve essere assicurato, in modo permanente, il collegamento tra i due RCC di Berna e Montevenda (Padova), allo scopo di assicurare la più rapida diffusione di un allarme da un RCC all'altro e di consentire la collaborazione fra loro nel corso di una operazione SAR. 2. I mezzi di collegamento da impiegarsi sono costituiti dalle: a) reti di telecomunicazioni pubbliche e di Stato; b) rete di servizio fisso delle Telecomunicazioni Aeronautiche (AFTN)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-a-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo