Accordo
Art. 5
In vigore dal 10 mar 1994
1. In caso di necessità deve essere assicurato, in modo permanente, il collegamento tra i due RCC di Berna e Montevenda (Padova), allo scopo di assicurare la più rapida diffusione di un allarme da un RCC all'altro e di consentire la collaborazione fra loro nel corso di una operazione SAR.
2. I mezzi di collegamento da impiegarsi sono costituiti dalle:
a) reti di telecomunicazioni pubbliche e di Stato;
b) rete di servizio fisso delle Telecomunicazioni
Aeronautiche (AFTN)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-a-5