Accordo

Art. 18

In vigore dal 10 mar 1994
Le Autorità responsabili dei Servizi SAR delle due Parti contraenti possono organizzare un numero limitato di esercitazioni in comune e degli incontri annuali per uno scambio di informazioni. A tal fine esse possono corrispondere direttamente.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-a-18

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