Accordo

Art. 19

In vigore dal 10 mar 1994
Ciascuna delle due Parti contraenti può sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Accordo per delle ragioni impellenti inerenti all'ordine pubblico o alla sicurezza. La decisione di sospendere deve essere comunicata immediatamente per via diplomatica all'altra Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-a-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989. — Testo vigente | Portale Normativo