Accordo
Art. 19
In vigore dal 10 mar 1994
Ciascuna delle due Parti contraenti può sospendere temporaneamente l'applicazione del presente Accordo per delle ragioni impellenti inerenti all'ordine pubblico o alla sicurezza. La decisione di sospendere deve essere comunicata immediatamente per via diplomatica all'altra Parte contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-24;157#art-a-19