ConvenzioneCapo VI

Art. 39

In vigore dal 29 apr 1994
Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà dichiarare che la Convenzione sarà estesa all'insieme dei territori di cui la rappresentanza a livello iternazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di detto Stato. La predetta dichiarazione, nonché ogni successiva estensione, sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-39

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Art. 39 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonche' della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970. — Testo vigente | Portale Normativo