Convenzione›Capo VI
Art. 39
In vigore dal 29 apr 1994
Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà dichiarare che la Convenzione sarà estesa all'insieme dei territori di cui la rappresentanza a livello iternazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di detto Stato. La predetta dichiarazione, nonché ogni successiva estensione, sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-39