Convenzione›Capo VI
Art. 43
In vigore dal 29 apr 1994
La Convezione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli .
In seguito la Convenzione entrerà in vigore:
1) per ogni Stato che ratifichi, accetti approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
2) per i territori o le unità territoriali cui la Convenzione è stata estesa, conformemente all' o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-43