Convenzione›Capo VI
Art. 42
In vigore dal 29 apr 1994
Ciascuno Stato contraente potrà, non oltre il momento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, oppure al momento di una dichiarazione effettuata si sensi degli o 40, esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di cui agli , capoverso 3. Nessuna altra riserva sarà ammessa.
Ciascun Stato potrà, in ogni momento, ritirare una riserva già formulata. Detto ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al capoverso precedente.
Storico versioni
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