Convenzione›Capo 5
Art. 24
In vigore dal 29 apr 1994
Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'Autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione della lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.
Tuttavia, uno Stato contraente avrà facoltà, applicando la riserva prevista all', di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria Autorità Centrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-24