ConvenzioneCapo 5

Art. 24

In vigore dal 29 apr 1994
Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'Autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione della lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese. Tuttavia, uno Stato contraente avrà facoltà, applicando la riserva prevista all', di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria Autorità Centrale.
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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-24

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Art. 24 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonche' della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970. — Testo vigente | Portale Normativo