Convenzione›Capo VI
Art. 44
In vigore dal 29 apr 1994
La Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente con l', primo capoverso, anche nei confronti degli Stati che l'avranno ratificata, accettata o approvata successivamente o che vi abbiano aderito.
La Convenzione sarà tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sarà notificata, sei mesi almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potrà essere limitata ad alcuni territori o unità territoriali cui si applica la Convenzione.
La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-44