Convenzione›Capo VI
Art. 40
In vigore dal 29 apr 1994
Uno Stato contraente che comprende due o più unità territoriali, nelle quali sono in vigore ordinamenti legislativi diversi per quanto riguarda le materie che sono oggetto della presente Convenzione, potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali, o solamente ad una o più di loro, e potrà in ogni tempo modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.
Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente le unità territoriali cui è applicata la Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-40