Convenzione›Capo 5
Art. 36
In vigore dal 29 apr 1994
Nulla nella presente Convenzione impedirà a due o più Stati contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-36