Convenzione›Capo 5
Art. 34
In vigore dal 29 apr 1994
Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla "Convenzione del 5 Ottobre 1961, relativa alla competenza delle Autorità ed alla legislazione applicabile in materia di protezione dei minori", tra gli Stati Parti alle due Convenzioni. La presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-34