Convenzione›Capo 5
Art. 30
In vigore dal 29 apr 1994
Ogni domanda, inoltrata all'Autorità centrale, o direttamente alle Autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente in applicazione della Convenzione, nonché ogni documento o informazione allegata o fornita da un'Autorità centrale, sarà dai ribunali o dalle autorità amministrative degli Stati contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-30