Convenzione›Capo 5
Art. 25
In vigore dal 29 apr 1994
I cittadini di uno Stato contraente, e le persone che risiedono abitualmente in questo Stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-25