ConvenzioneCapo 5

Art. 22

In vigore dal 29 apr 1994
Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente Conversione.
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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-22

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