Convenzione›Capo III
Art. 18
In vigore dal 29 apr 1994
Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'Autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-18