Convenzione›Capo III
Art. 20
In vigore dal 29 apr 1994
Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell', può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-20