ConvenzioneCapo 5

Art. 27

In vigore dal 29 apr 1994
Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non ha fondamento, l'Autorità centrale non è tenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all'Autorità centrale che ha trasmesso la domanda.
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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-27

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