ConvenzioneCapo 5

Art. 31

In vigore dal 29 apr 1994
Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi, applicabili in unità territoriali diverse: a - ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve es- sere inteso come riferentesi alla residenza abituale in una unità territoriale di detto Stato; b - ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenza abituale deve essere inteso come riferentesi alla legislazione dell'unità territoriale in cui il minore abitualmente risiede.
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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-31

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