Convenzione›Capo 5
Art. 35
In vigore dal 29 apr 1994
La Convenzione avrà effetto nei confronti degli Stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti Stati.
Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli o 40, il riferimento ad uno Stato contraente di cui al capoverso precedente dovrà essere inteso come riferentesi all'unità o alle unità territoriali cui si applica la Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-35