Art. 35
ConvenzioneCapo 5

Art. 35

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In vigore dal 29 apr 1994
La Convenzione avrà effetto nei confronti degli Stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti Stati. Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli o 40, il riferimento ad uno Stato contraente di cui al capoverso precedente dovrà essere inteso come riferentesi all'unità o alle unità territoriali cui si applica la Convenzione.
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