Convenzione›Capo VI
Art. 41
In vigore dal 29 apr 1994
Se uno Stato contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra le Autorità centrali ed altre Autorità di detto Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, o l'adesione a quest'ultima; o una dichiarazione resa in forza dell', non avranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in questo Stato.
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