ConvenzioneCapo VI

Art. 41

In vigore dal 29 apr 1994
Se uno Stato contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra le Autorità centrali ed altre Autorità di detto Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, o l'adesione a quest'ultima; o una dichiarazione resa in forza dell', non avranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in questo Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-41

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo