Art. 43
ConvenzioneCapo VI

Art. 43

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In vigore dal 29 apr 1994
La Convezione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli . In seguito la Convenzione entrerà in vigore: 1) per ogni Stato che ratifichi, accetti approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; 2) per i territori o le unità territoriali cui la Convenzione è stata estesa, conformemente all' o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli.
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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64#art-c-43