Convenzione

Art. 6

In vigore dal 1 set 1993
Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano, su richiesta, ogni documento comprovante che merci esportate da uno Stato all'altro sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale cui tali merci sono state vincolate.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-6

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