Convenzione
Art. 1
In vigore dal 1 set 1993
CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI tra
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL
REGNO DEL MAROCCO
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco;
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, commerciali, sociali e culturali dei loro rispettivi Stati;
Considerando che la lotta contro tali infrazioni sarebbe resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando che è importante assicurare la esatta percezione dei diritti e delle tasse;
Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illecito di tali sostanze che rappresentano un pericolo per la salute pubblica e per la società;
In accordo con la Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
Hanno convenuto quanto segue:
Ai fini della presente Convenzione si intende per:
a) "Legislazione doganale", l'insieme delle prescrizioni legali e
regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali;
- all'entrata, all'uscita ed al deposito delle merci o dei capitali
e mezzi di pagamento,
- alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e tasse,
- alle misure di proibizione, di restrizione o di controllo nonché
alle prescrizioni sul controllo dei cambi,
- nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze
psicotrope;
b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale ivi
compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana e la Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette per il Regno del Marocco, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);
c) "Infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;
d) "Diritti e tasse all'importazione o alla esportazione", di dazi
doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie che vengono percepiti all'importazione o all'esportazione di merci, con eccezione dei canoni ed imposizioni il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi.
Storico versioni
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