Art. 1
Convenzione

Art. 1

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In vigore dal 1 set 1993
CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI tra IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco; Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, commerciali, sociali e culturali dei loro rispettivi Stati; Considerando che la lotta contro tali infrazioni sarebbe resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando che è importante assicurare la esatta percezione dei diritti e delle tasse; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illecito di tali sostanze che rappresentano un pericolo per la salute pubblica e per la società; In accordo con la Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; Hanno convenuto quanto segue: Ai fini della presente Convenzione si intende per: a) "Legislazione doganale", l'insieme delle prescrizioni legali e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali; - all'entrata, all'uscita ed al deposito delle merci o dei capitali e mezzi di pagamento, - alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e tasse, - alle misure di proibizione, di restrizione o di controllo nonché alle prescrizioni sul controllo dei cambi, - nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana e la Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette per il Regno del Marocco, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a); c) "Infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale; d) "Diritti e tasse all'importazione o alla esportazione", di dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie che vengono percepiti all'importazione o all'esportazione di merci, con eccezione dei canoni ed imposizioni il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-1