Convenzione

Art. 3

In vigore dal 1 set 1993
Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano, su domanda, all'occorrenza previa indagine, nel quadro delle prescrizioni legali e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione dei diritti e tasse in particolare quella che è in grado di facilitare la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo