Convenzione
Art. 3
In vigore dal 1 set 1993
Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano, su domanda, all'occorrenza previa indagine, nel quadro delle prescrizioni legali e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione dei diritti e tasse in particolare quella che è in grado di facilitare la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-3