Convenzione
Art. 2
In vigore dal 1 set 1993
Le Amministrazioni doganali dei due Stati si prestano mutualmente assistenza, nelle condizioni definite nella presente Convenzione, al fine di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle loro legislazioni doganali.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-2