Convenzione

Art. 4

In vigore dal 1 set 1993
Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano le linee di merci suscettibili di formare l'oggetto di un traffico illecito tra i loro rispettivi territori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo