Convenzione
Art. 4
In vigore dal 1 set 1993
Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano le linee di merci suscettibili di formare l'oggetto di un traffico illecito tra i loro rispettivi territori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-4