Convenzione
Art. 7
In vigore dal 1 set 1993
Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano spontaneamente o su richiesta, sotto la forma di processi verbali, rapporti o copie conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispongono concernenti operazioni scoperte o progettate che costituiscono o che sembrano costituire una violazione alla legislazione doganale dell'uno o dell'altro Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-7