Convenzione

Art. 11

In vigore dal 1 set 1993
Gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato, competenti per la ricerca delle infrazioni alla legislazione doganale possono, sul territorio dell'altro Stato, previa l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale di questo Stato, assistere alle operazioni effettuate per la ricerca e l'accertamento di quelle infrazioni, quando queste interessano la loro Amministrazione.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-11

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