Convenzione
Art. 15
In vigore dal 1 set 1993
Le Amministrazioni doganali dei due Stati adottano disposizioni affinché gli agenti dei loro servizi incaricati di prevenire, di ricercare o reprimere le infrazioni doganali abbiano rapporti personali e diretti al fine di scambiare informazioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-15