Convenzione

Art. 18

In vigore dal 1 set 1993
L'assistenza prevista dalla presente Convenzione viene esercitata direttamente tra le Amministrazioni doganali dei due Stati. Le modalità di applicazione della presente Convenzione sono stabilite di concerto tra le Amministrazioni doganali dei due Stati.
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Art. 18 Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo