Convenzione
Art. 18
18 / 23In vigore dal 1 set 1993
L'assistenza prevista dalla presente Convenzione viene esercitata direttamente tra le Amministrazioni doganali dei due Stati.
Le modalità di applicazione della presente Convenzione sono stabilite di concerto tra le Amministrazioni doganali dei due Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-18