Convenzione

Art. 17

In vigore dal 1 set 1993
Qualora l'Amministrazione doganale di uno Stato presenti una richiesta di assistenza alla quale non potrebbe essa stessa dare seguito se la domanda le venisse presentata dall'altro Stato, segnala il fatto nell'esposizione della sua domanda. Lo Stato richiesto può liberamente decidere il seguito da dare a tale domanda.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-17

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