Convenzione
Art. 19
In vigore dal 1 set 1993
Le Amministrazioni doganali dei due Stati rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di rimborso degli oneri causati dall'applicazione della presente Convenzione, eccezion fatta per le indennità corrisposte agli agenti citati all' ed agli interpreti; indennità che saranno a carico dello Stato o della Parte privata che avrà sollecitato la citazione degli agenti quali testimoni o esperti.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-19