Convenzione

Art. 19

In vigore dal 1 set 1993
Le Amministrazioni doganali dei due Stati rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di rimborso degli oneri causati dall'applicazione della presente Convenzione, eccezion fatta per le indennità corrisposte agli agenti citati all' ed agli interpreti; indennità che saranno a carico dello Stato o della Parte privata che avrà sollecitato la citazione degli agenti quali testimoni o esperti.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339#art-c-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo